Art. 20.
(Successione a causa di morte).

      1. Salvo che sia intervenuto lo scioglimento del patto per mutuo consenso, per recesso unilaterale o per successivo matrimonio, le disposizioni riguardanti il coniuge superstite, contenute negli articoli 581, 582, 583 e 584 del codice civile, si estendono a favore della persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.
      2. Quando la persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà concorre con altri chiamati, ad essa spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.